Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione

 

 

Sospensione della patente per violazioni al Codice della Strada costituenti reato:

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida per violazioni al C.d.S. che costituiscono reato. Il periodo di sospensione è determinato fra un minimo ed un massimo stabiliti dallo stesso codice. La patente viene ritirata dall'organo accertatore e inviata entro cinque gg. alla Prefettura del luogo della commessa violazione.

Il Prefetto adotta il provvedimento di sospensione. Al termine del periodo di sospensione, la Prefettura riconsegna la patente al titolare attraverso gli organi che hanno provveduto al ritiro, oppure agli organi (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri ecc.) presenti sul territorio di residenza del contravventore.